TESTO
approvato dal Senato della Repubblica
TESTO
della Commissione

Art. 15.
(Gestione del credito riferito alle spese e alle pene pecuniarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002).

Art. 15.
(Gestione del credito riferito alle spese e alle pene pecuniarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 Disposizioni concernenti l'applicabilità del regime speciale opzionale alle società di investimento immobiliare quotate).

      1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della giustizia stipula con una società interamente posseduta dalla società di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, una o più convenzioni in base alle quali la società stipulante con riferimento alle spese e alle pene pecuniarie previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, risultanti dai provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi a decorrere dal 1o gennaio 2008, provvede alla gestione del credito, mediante le seguenti attività:

      1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della giustizia stipula con una società interamente posseduta dalla società di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, una o più convenzioni in base alle quali la società stipulante con riferimento alle spese e alle pene pecuniarie previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, conseguenti ai provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi a decorrere dal 1o gennaio 2008, provvede alla gestione del credito, mediante le seguenti attività:

          a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e quantificazione del credito;

          a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e supporto all'attività di quantificazione del credito effettuata dall'ufficio competente;

          b) notificazione al debitore di un invito al pagamento entro un mese dal passaggio in giudicato o dalla definitività del provvedimento da cui sorge l'obbligo o dalla cessazione dell'espiazione della pena in istituto;

          b) identica;

          c) iscrizione al ruolo del credito, scaduto inutilmente il termine per l'adempimento spontaneo.

          c) identica.

      2. Per assicurare lo svolgimento delle attività affidatele, la società stipulante può assumere finanziamenti, compiere operazioni finanziarie, rilasciare garanzie, costituire, fermo restando il rispetto delle procedure di evidenza pubblica, società con la partecipazione di privati nonché stipulare contratti, accordi e convenzioni con società a prevalente partecipazione pubblica ovvero con società private iscritte

      2. Identico.


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nell'albo di cui agli articoli 52 e 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Le convenzioni di cui al comma 1 individuano le linee guida delle predette operazioni finanziarie.
      3. Il Ministero della giustizia, con apposite convenzioni, può incaricare la società stipulante di svolgere altre attività strumentali, ivi compresa la gestione di eventuali operazioni di cartolarizzazione del credito di cui al comma 1.       3. Identico.
      4. La remunerazione per lo svolgimento delle attività previste dal comma 1 è determinata, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, dalle convenzioni stipulate ai sensi del medesimo comma.       4. Identico.
      5. Lo statuto della società stipulante riserva al Ministero della giustizia un'adeguata rappresentanza nei propri organi di amministrazione e di controllo.       5. Identico.
      6. Dalla data di stipula della convenzione di cui al comma 1, sono abrogati gli articoli 211, 212 e 213 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 e ogni altra disposizione del medesimo decreto incompatibile con il presente articolo.       6. Identico.
      7. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 6 del presente articolo, determinate rispetto alla media annua delle entrate nel quinquennio precedente, affluiscono, al netto degli importi occorrenti per la gestione del servizio da parte della società stipulante, ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle unità previsionali di base del Ministero della giustizia e, in misura non superiore al 20 per cento, ad alimentare il fondo unico di amministrazione per interventi straordinari e senza carattere di continuità a favore del fondo di produttività del personale dell'amministrazione giudiziaria.       7. Identico.
        7-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
 

          a) al comma 119:

 

              1) dopo le parole: «le società per azioni residenti» sono inserite le seguenti: «, ai fini fiscali,»;


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                2) le parole: «italiani» sono sostituite dalle seguenti: «aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea»;
 

              3) dopo le parole: «non possiedano» sono inserite le seguenti: «al momento dell'opzione»;

 

              4) le parole: «dell'1 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «del 2 per cento»;

 

          b) al comma 134, le parole: «Le SIIQ» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti residenti presso i quali i titoli di partecipazione detenuti nelle SIIQ sono stati depositati, direttamente o indirettamente, aderenti al sistema di deposito accentrato e gestito dalla Monte Titoli Spa ai sensi del regolamento CONSOB emanato in base all'articolo 10 della legge 19 giugno 1986, n. 289, nonché i soggetti non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli»;

 

          c) dopo il comma 134 è inserito il seguente:

 

      «134-bis. Ai fini dell'applicazione della ritenuta disciplinata dal comma 134 sugli utili distribuiti dalle SIIQ si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ad eccezione del comma 6».


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